Lecita la sospensione dal servizio e dalla retribuzione quando il lavoratore rifiuta prima la prestazione adducendo motivi di salute e poi di sottoporsi a visita
La S.c. ha stabilito che nel caso in cui il lavoratore lamenti uno stato di salute incompatibile con le mansioni svolte, può legittimamente chiedere al datore di lavoro la riconduzione a mansioni compatibili. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnarlo a mansioni compatibili, ma non consente al lavoratore di rifiutare di sottoporsi ad eventuali ulteriori controlli medici richiesti.
Il rifiuto dà facoltà al datore di lavoro di sospendere la prestazione retributiva ai sensi dell’art. 1460 c.c., condizionandola all'accertamento sanitario da parte del lavoratore
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8300/15; depositata il 23 aprile)
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