L’iter autorizzativo per l’esercizio delle attività riservate da parte degli intermediari finanziari
Circolare della Banca d’Italia del 3 aprile 2015, n. 288

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 giugno 2015 è stata pubblicata la Circolare della Banca d’Italia del 3 aprile 2015, n. 288 recante “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”[1] (la “Circolare”), la quale reca la disciplina di vigilanza dei soggetti operanti nel settore finanziario (intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie disciplinate dall’art. 199, comma 2, del Testo unico della finanza - TUF[2]) sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia a seguito della riforma del Titolo V del Testo unico bancario - TUB, operata con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come successivamente modificato e integrato[3]. Relativamente alla Circolare, la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio Bollettino di Vigilanza n. 5 del maggio 2015 una “Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all’albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario”[4].

Per quanto concerne la Circolare, pare interessante rammentare che:

  • nel gennaio del 2012, la Banca d’Italia ha svolto una prima consultazione pubblica sullo schema di disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico ex art. 106 TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010;
  • considerate le osservazioni ricevute, le modifiche apportate al quadro normativo primario dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (c.d. “II correttivo” al D.Lgs. n. 141/2010) e l’applicazione alle banche e alle imprese di investimento, a partire dal 1° gennaio 2014, della nuova disciplina prudenziale contenuta nel pacchetto normativo CRR/CRD IV, lo schema di regolamentazione è stato oggetto di significative modifiche, che sono state sottoposte a consultazione nel luglio 2014 (consultazione terminata il 12 settembre 2014).

Occorre specificare che il contenuto dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma[5], l’esercizio nei confronti del pubblico, la soglia dimensionale per l’iscrizione dei confidi nell’albo unico e l’operatività degli intermediari esteri in Italia, sono definiti dal Decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 106, comma 3, TUB, ossia dal D.M. 2 aprile 2015, n. 53, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’8 maggio 2015[6] ed è entrato in vigore in data 23 maggio 2015.

1. L’obiettivo e i destinatari della disciplina sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività

L’art. 106 TUB prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

La disciplina dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione dei finanziamenti regolamentata dalla Circolare è finalizzata a verificare l’esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario che intende iscriversi nell’albo 106 TUB. In quest’ambito sono valutate una serie di condizioni, quali l’esistenza di un capitale minimo, la qualità degli azionisti e degli esponenti aziendali, il programma di attività e l’assetto organizzativo.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d’Italia presta particolare attenzione ai profili:

  • della solidità finanziaria,
  • della qualità dei partecipanti e
  • della professionalità degli esponenti,

al fine di assicurare l’adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell’attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione dell’intermediario.

La disciplina dettata dalla Circolare in tema di “Autorizzazione” è rivolta ai soggetti qui di seguito elencati:

  • soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi intermediari finanziari;
  • società già esistenti che intendono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti modificando l’oggetto sociale;
  • intermediari finanziari che intendono essere autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento;
  • intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento che intendono essere autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

2. Il capitale minimo e il conto corrente indisponibile

Relativamente alla dotazione di capitale iniziale, la Circolare ha stabilito livelli minimi di capitale coerenti con lo scopo della riforma di rafforzare la solidità e l’affidabilità degli operatori.

In merito a ciò, è stata determinata una soglia di capitale minimo pari a 2 milioni di euro per la generalità degli intermediari e a 3 milioni di euro per gli intermediari che svolgono (esclusivamente o congiuntamente con altre forme di finanziamento per cassa) l’attività di rilascio di garanzie, attesa la maggiore rischiosità di tale attività rispetto all’erogazione del credito esclusivamente per cassa.

In attuazione del principio di proporzionalità, per alcune categorie di intermediari è richiesta una dotazione di capitale iniziale minore. Nello specifico, per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie è previsto un capitale iniziale minimo di 1,2 milioni di euro; per le agenzie di prestito su pegno il capitale minimo è pari a 600 mila euro.

La Circolare prevede che i conferimenti in denaro siano integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato al costituendo intermediario.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-bis e seguenti TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del Regolamento della Consob n. 11971/1999 (c.d. Regolamento Emittenti).

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun’altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l’iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite e dovrà osservare gli obblighi di verifica della clientela (customer due diligence) e di segnalazione delle operazioni sospette di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231[7].

L’adeguata verifica della clientela è uno strumento al servizio degli operatori per intercettare, valutare e fronteggiare il rischio di riciclaggio che essi assumono nell’intrecciare relazioni con la clientela[8].

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti ad inoltrare una segnalazione alla UIF “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”[9].

La disciplina antiriciclaggio viene richiamata anche nell’ambito dell’acquisto di determinate quote del capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo di cui in prosieguo, in relazione al quale è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia. In tal caso, l’istanza di autorizzazione non può essere accolta se sussiste un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A tal fine la Banca d’Italia valuta: il profilo economico del potenziale acquirente e la compatibilità con l’acquisizione; la provenienza dei fondi che si intendono impiegare; le modalità utilizzate per il loro trasferimento; l’eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa.

In particolare, i fondi per l’acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo o di paesi terzi considerati equivalenti in sede comunitaria. Le evidenze documentali presentate dall’istante devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, tutti i trasferimenti effettuati.

L’istanza di autorizzazione non può altresì essere accolta se: (i) sussiste un fondato sospetto che il potenziale acquirente sia coinvolto (o sia stato coinvolto) in operazioni di riciclaggio, anche solo tentate, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (ii) il potenziale acquirente è noto come terrorista, o vi sia fondato sospetto che finanzi (o abbia finanziato) operazioni di terrorismo, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (iii) indipendentemente dalle circostanze sub (i) e (ii), il potenziale acquirente (diretto o indiretto) o il soggetto che esercita il controllo sul potenziale acquirente o altre società del gruppo di appartenenza del potenziale acquirente risiedono in uno Stato considerato “ad alto rischio e non cooperativo” dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)[10] o che non ha adottato misure sufficienti in relazione alle raccomandazioni emanate da quest’ultimo.

3. Il programma di attività

Nel procedimento di autorizzazione ha una rilevanza centrale la valutazione del programma di attività, che deve essere predisposto dagli amministratori e redatto avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell’intermediario, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (c.d. principio di proporzionalità). Tale programma di attività contiene:

  • la descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività. Vanno indicati gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione;
  • la relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale;
  • la relazione sulla struttura organizzativa. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (ad esempio, regolamento interno, credito) ed è suddivisa nelle seguenti quattro parti: (i) sistema di amministrazione e controllo(va indicato il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l’efficienza dell’azione aziendale e la dialettica nel processo decisionale); (ii) struttura organizzativa e sistema dei controlli interni; (iii) gestione dei rischi (occorredescrivere per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo); (iv) sistemi informativi (è necessariodescrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali).

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring)[11] alla società costituenda da parte di banche o intermediari finanziari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale, nel disegno e nella realizzazione del sistema dei controlli interni o nella formazione del personale.

Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell’istanza, di cui la Banca d’Italia tiene conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all’orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

La Banca d’Italia verifica, tra l’altro, la coerenza e l’attendibilità delle informazioni contenute e delle previsioni formulate nel programma nonché la sua sostenibilità per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d’Italia riserva particolare attenzione a che l’iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell’attività svolta.

4. L’assetto proprietario e gli esponenti aziendali

Il TUB prevede che la Banca d’Italia autorizzi l’acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale dell’intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo.

Si intendono qualificate le partecipazioni che danno luogo alla detenzione di una quota di capitale dell’intermediario pari ad almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che comportino il controllo dello stesso o l’esercizio dell’influenza notevole sul medesimo.

In tale contesto, la Circolare disciplina:

  • le operazioni specifiche soggette ad autorizzazione (operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate[12], acquisti di concerto e superamento involontario delle soglie autorizzative[13]);
  • i casi di esenzione dall’autorizzazione;
  • i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto;
  • il contenuto dell’istanza di autorizzazione, sulla quale la Banca d’Italia si pronuncia entro sessanta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvio del procedimento;
  • i criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione;
  • gli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia (nel caso di: (i) acquisto o variazione di partecipazioni qualificate; (ii) accordi che regolino o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto nell’assemblea dell’intermediario finanziario, della società che lo controlla ovvero nell’assemblea della società finanziaria capogruppo).

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull’intermediario finanziario e sulla società finanziaria capogruppo non possono essere esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le delineate comunicazioni. Nell’ipotesi di inosservanza del divieto si applica l’art. 24, comma 2, TUB, il quale dispone che “in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1[14], sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea”.

Ai fini dell’autorizzazione, la Banca d’Italia valuta la sussistenza di una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario, tra cui il possesso da parte del candidato acquirente di requisiti di onorabilità, la sua reputazione e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

Con specifico riferimento alle strutture di gruppo, la Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell’intermediario non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal riguardo, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario finanziario. Qualora l’intermediario appartenga a un gruppo che comprende società insediate all’estero, la Banca d’Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l’esercizio di un’efficace azione di vigilanza sull’intermediario finanziario.

La Circolare, poi, prevede che se gli obblighi di autorizzazione non sono stati adempiuti o successivamente essi vengano meno, l’autorizzazione non è stata concessa, è stata sospesa o revocata, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull’intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo inerenti alle azioni eccedenti il limite del 10%. In caso di partecipazione di controllo o di influenza notevole il divieto si estende all’intera partecipazione. Inoltre, le partecipazioni per le quali l’autorizzazione non è stata concessa o è stata revocata devono essere alienate nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di rigetto o revoca dell’autorizzazione ovvero nel diverso termine stabilito dalla Banca d’Italia.

La Circolare stabilisce altresì che la Banca d’Italia possa in ogni momento sospendere[15] o revocare[16], con provvedimento motivato, l’autorizzazione concessa qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste per l’autorizzazione con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.

Nel caso di acquisti di concerto, se i presupposti o le condizioni in base ai quali l’autorizzazione è stata rilasciata vengono meno per uno solo dei partecipanti all’accordo, il provvedimento di sospensione o revoca ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri, se:

  1. questo non aliena la partecipazione; ovvero
  2. a seguito dell’alienazione l’accordo non garantisce più il rispetto dei presupposti o delle condizioni in base ai quali l’autorizzazione è stata rilasciata. Restano fermi gli obblighi di comunicazione quando, a seguito della revoca, la partecipazione rappresentata nel concerto subisca una variazione.

La Circolare dispone che gli intermediari finanziari o le società finanziarie capogruppo debbano fornire alla Banca d’Italia un’informativa sulla compagine sociale[17]. Nello specifico, la Circolare richiede che l’intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo comunichi annualmente alla Banca d’Italia l’elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. Al fine di pervenire a una rappresentazione corretta della composizione del capitale sociale e dell’assetto proprietario dell’intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, la comunicazione specifica l’eventuale emissione di categorie di azioni, e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, di strumenti finanziari partecipativi e dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni.

Nel caso in cui l’intermediario sia costituito nella forma di una s.r.l., la comunicazione deve altresì specificare l’attribuzione e il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, codice civile[18].

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.

In relazione agli esponenti aziendali, la Circolare prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari debbano possedere requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, e osservare il c.d. divieto di interlocking[19]. Inoltre, essa illustra le modalità con le quali gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei propri esponenti. In particolare, la disciplina assegna un ruolo centrale all’organo amministrativo dell’intermediario ai fini della verifica della sussistenza dei menzionati requisiti: esso assume la responsabilità per l’accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

5. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società di nuova costituzione[20]

Con riguardo all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società di nuova costituzione, la Circolare prevede quanto segue:

  • i promotori, prima della stipula dell’atto costitutivo, devono informare la Banca d’Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell’avvio dell’iniziativa, possono essere richiesti alla Banca d’Italia – anche tramite la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuovi intermediari finanziari;
  • nell’atto costitutivo i soci devono indicare il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominare i membri degli organi aziendali dell’intermediario finanziario[21]. Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo indicato nel paragrafo 3 della presente nota;
  • prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza. La documentazione viene esaminata dall’organo amministrativo;
  • dopo la stipula dell’atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l’organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d’Italia della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti. L’istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d’Italia tramite posta elettronica certificata.

La Banca d’Italia:

  • rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti se verifica l’esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario finanziario;
  • rilascia o nega l’autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La Circolare pone alcuni adempimenti a carico dell’intermediario finanziario successivamente all’ottenimento da parte di quest’ultimo dell’autorizzazione. Nello specifico, l’intermediario finanziario deve:

  • inoltrare alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. A decorrere da tale data, la Banca d’Italia iscrive l’intermediario all’albo di cui all’art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo;
  • aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall’art. 128-bis TUB[22];
  • comunicare alla Banca d’Italia l’avvio della propria operatività entro dodici mesi dall’iscrizione all’albo;
  • comunicare altresì alla Banca d’Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell’albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dal deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

La Circolare dispone poi che la Banca d’Italia debba procedere alla cancellazione dall’albo degli intermediari finanziari:

• nei casi in cui sia revocata l’autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione medesima. In particolare, l’intermediario finanziario decade dall’autorizzazione rilasciata se:

  • rinuncia espressamente all’autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;
  • non ha iniziato a operare entro dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
  • In presenza di giustificati motivi, su richiesta dell’intermediario interessato presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a sei mesi.
  • Intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancella l’intermediario dal relativo albo. L’intermediario provvede alla modifica dell’oggetto sociale.
  • Fermi restando i casi di revoca consentiti dall’ordinamento, la Banca d’Italia revoca l’autorizzazione a un intermediario finanziario e lo cancella dall’albo qualora accerti che l’intermediario non ha svolto l’attività finanziaria per un periodo continuativo superiore a diciotto mesi.
  • La revoca dell’autorizzazione è effettuata, in ogni caso, secondo le modalità di cui all’art. 113-ter TUB[23] qualora l’intermediario finanziario disponga di attivi derivanti dall’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Negli altri casi modifica l’oggetto sociale;
  • • nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell’oggetto sociale. In tali casi, l’istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d’Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di dieci giorni dall’iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

6. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società già esistenti[24]

La Circolare dispone che le società già esistenti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma debbano adottare la delibera con la quale viene modificato l’oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all’attività deve essere inviata dopo l’approvazione della delibera di modifica dell’atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione di cui al paragrafo 6 della presente nota.

Nelle proprie valutazioni la Banca d’Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

7. L’autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento

La Circolare stabilisce che l’esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento previsti nell’art. 18, comma 3, TUF è consentito agli intermediari finanziari a condizione che risultino correlati con l’attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che l’esercizio degli stessi sia espressamente previsto nell’oggetto sociale.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 18, comma 3, TUF, gli intermediari finanziari possono svolgere i seguenti servizi di investimento:

  • negoziazione per conto proprio[25] ed esecuzione di ordini per conto dei clienti[26] limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
  • sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente[27];
  • collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente[28].

Gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB che intendono prestare i citati servizi di investimento devono presentare domanda di autorizzazione[29] – a firma del legale rappresentante – alla Banca d’Italia. La domanda può essere presentata anche contestualmente a quella di iscrizione nell’albo di cui all’art. 106 TUB. In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi. In particolare, l’art. 1, comma 3, del “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 dispone che qualora più procedimenti amministrativi siano connessi, in quanto caratterizzati da dipendenza causale ovvero attinenti ad un’operazione economico-finanziaria unitaria, si applica per tutti i procedimenti il termine di conclusione più lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di qualcuno dei procedimenti connessi sia fissato dalla legge, tale termine costituirà quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. Per tali procedimenti, la Banca d’Italia, nella comunicazione di avvio del procedimento, dichiara la connessione e indica il termine unico di conclusione di tutti i procedimenti stessi.

L’autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro novanta giorni dalla ricezione.

8. Gli intermediari finanziari esteri

Il D.M. 2 aprile 2015, n. 53 detta le condizioni per l’esercizio di attività finanziariada parte di soggetti esteri. In particolare:

  • gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell’art. 106 TUB, alle condizioni previste dall’art. 18 TUB (Società ammesse al mutuo riconoscimento) e con le modalità di cui agli artt. 15, comma 3, TUB (stabilendo una succursale in Italia)[30], o 16, comma 3, TUB (in libera prestazione dei servizi)[31];
  • gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d’Italia, l’iscrizione nell’albo previsto dall’art. 106 TUB e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia;
  • gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali mediante la costituzione di società in Italia, autorizzate della Banca d’Italia e iscritte nell’albo previsto dall’art. 106 TUB.

La Circolare prevede norme specifiche concernenti:

  • l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento;
  • l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari.

9. La decadenza e la revoca dell’autorizzazione

Come già anticipato nel paragrafo 6 della presente nota, la Circolare prevede che l’intermediario finanziario decada dall’autorizzazione rilasciata se:

  • rinuncia espressamente all’autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;
  • non ha iniziato a operare entro dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

La Circolare, inoltre, dispone che:

  • in presenza di giustificati motivi, su richiesta dell’intermediario interessato presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine, possa essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a sei mesi, in relazione ai termini sopra indicati;
  • intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancelli l’intermediario dal relativo albo. L’intermediario deve provvedere alla modifica dell’oggetto sociale;
  • fermi restando i casi di revoca consentiti dall’ordinamento, la Banca d’Italia revochi l’autorizzazione a un intermediario finanziario e lo cancelli dall’albo qualora accerti che l’intermediario non abbia svolto l’attività finanziaria per un periodo continuativo superiore a diciotto mesi;
  • la revoca dell’autorizzazione sia effettuata, in ogni caso, qualora l’intermediario finanziario disponga di attivi derivanti dall’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Negli altri casi, esso deve modificare l’oggetto sociale.

10. Il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia

Pare di interesse altresì precisare che gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB sono tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia.

Tali intermediari finanziari hanno facoltà di non partecipare al servizio qualora presentino una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all’accordato di cassa e di firma (ovvero, all’utilizzato nel caso di revoca) i limiti di censimento previsti dalla normativa emanata dalla Banca d’Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi.

La sussistenza delle illustrate condizioni è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e dagli stessi comunicata alla Banca d’Italia.

Le delineate previsioni sono contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia recante “Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia” del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d’Italia n. 5 del maggio 2015[32].

 

FONTE:http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-intermediari-finanziari/iter-autorizzativo-esercizio-attivita-riservate-intermediari-finanziari