Intermediari finanziari 106 TUB: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento attuativo del MEF
Anche le società di recupero potranno acquistare crediti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

All'art. 2 così recita: "Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

a) l’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

i. banche o altri intermediari finanziari sotto- posti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento". 

Il decreto entrerà in vigore a partire dal 23 maggio 2015.

A partire da tale data, sono contestualmente abrogate le seguenti disposizioni: l’articolo 3 e l’articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

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