Centrale Rischi: non sussiste obbligo per la Banca di preavviso di segnalazione.
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria - Rel. Satta 16-04-2015 Art. 4 codice autodisciplina degli intermediari, art. 123 TUB
Il particolare meccanismo di funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi alla Centrale gestita dalla Banca d’Italia orienta nel senso di escludere un obbligo generalizzato di preavviso alla segnalazione.

La Banca non è tenuta a fornire alcuna comunicazione preventiva al cliente se questi non riveste la qualità di consumatore e nell’ulteriore caso in cui, si tratti di segnalazione non “a sofferenza”, bensì “a scadenza”, per un’esposizione debitoria pari o superiore ai 30.000 euro, non essendovi in tale segnalazione alcun margine di discrezionalità dell’istituto.

La disposizione di cui all’art. 4, comma 7 del Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, che impone alla Banca un obbligo di preavviso nei confronti del cliente, non è applicabile alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, in ragione della natura pubblicistica dell’istituto. 

Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria - Rel. Satta, con ordinanza depositata in data 16.04.2015. 

Nel caso in esame, il cliente di un Istituto di Credito proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la cancellazione e/o sospensione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, deducendo l’illegittimità della stessa per violazione dell’art. 4, comma 7 del codice di autodisciplina degli intermediari, ed assumendo altresì che la Banca che aveva operato la segnalazione “avesse in sconto titoli a favore del ricorrente per svariate decine di migliaia di euro”. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ordinando alla Banca resistente l’immediata sospensione della segnalazione periodica alla Centrale Rischi. 

Avverso tale provvedimento, l’Istituto di Credito proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., contestando nel merito le statuizioni del provvedimento d’urgenza e rilevando l’illegittima applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dell’art. 4, comma 7 del codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informatici gestiti da soggetti privati, in quanto non applicabile alla Centrale Rischi della Banca d’Italia in ragione della natura pubblicistica dell’istituto.

Nell’accogliere il reclamo spiegato dall’Istituto di Credito, il Tribunale ha dettagliatamente individuato i casi - residuali - in cui l’intermediario finanziario che proceda ad una segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia sia tenuto a fornire preventiva comunicazione al soggetto interessato. 

In particolare, il Giudice ha escluso l’operatività del sopra citato codice deontologico, argomentando sulla scorta del disposto del punto 6 del preambolo dello stesso, secondo cui “il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici ed in particolare il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia”. 
Ed ancora. Il Giudice del reclamo ha altresì rilevato che “è il particolare meccanismo di funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi alla centrale gestita dalla Banca d’Italia che orienta nel senso di escludere un obbligo generalizzato di preavviso alla segnalazione”. A fronte di tale principio di carattere generale, il Tribunale ha poi individuato il circoscritto regime di casi per i quali, in via di eccezione, operi invece l’obbligo di preavviso.

Il provvedimento in esame ha anzitutto precisato che le segnalazioni alla Centrale Rischi debbano necessariamente essere precedute da preavviso all’interessato laddove quest’ultimo rivesta la qualità di consumatore, in ottemperanza al disposto dell’art. 123 TUB (“i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni o in via autonoma”). 
Qualora, invece, il cliente non sia un consumatore, l’obbligo di preavviso della Banca sussiste nel solo caso in cui la segnalazione abbia riguardo crediti “a sofferenza” - quelli la cui riscossione sia cioè incerta, trovandosi il debitore in uno situazione di insolvenza o in altra ad essa equiparabile - “in relazione ai quali la Banca deve compiere una valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, da effettuarsi sulla base degli elementi di fatto in suo possesso” (come da Circolare n. 139/2011). È proprio da tale valutazione discrezionale che discende l’obbligo di preavviso nei confronti del cliente.
Non sussiste invece alcun obbligo informativo a carico della Banca, nel caso in cui la segnalazione abbia riguardo ad una posizione creditoria per importo pari o superiore ad euro 30.000,00 (come da Circolare n. 139/1991 cap. II, Sez. I, par. 5), che non sia “a sofferenza”. In tal caso, non operando l’Istituto di Credito alcuna valutazione discrezionale, l’obbligo di segnalazione alla Banca d’Italia non è associato ad alcun obbligo di preavviso. 

La circolare citata, infatti, stabilisce che “gli intermediari hanno l’obbligo di segnalare l’intera posizione creditoria nei confronti del singolo cliente solo se alla data di riferimento, ovvero l’ultimo giorno del mese, essa è pari o superiore ad euro 30.000”.

Riconducendo tali principi al caso in esame, il Tribunale, esclusa la natura di consumatore del cliente segnalato ed appurato che il credito oggetto di segnalazione non fosse “a sofferenza”, bensì “a scadenza”, per un importo superiore ai 30.000 euro, ha escluso qualsivoglia obbligo informativo della Banca nei confronti del cliente, ritenendo pertanto che “la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia dovesse ritenersi legittima, con conseguente accoglimento del reclamo”.